Accordo

Art. 17

COSTI

In vigore dal 5 set 2003
COSTI 1. Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti rinunciano a tutte le pretese di rimborso di costi sostenuti nell'esecuzione del presente Accordo, fatta eccezione per le spese per esperti, testimoni, interpreti e traduttori che non siano funzionari governativi, che sono a carico dell'Amministrazione doganale richiedente. 2. Se spese di natura sostanziale e straordinaria sono o saranno domandate ai fini dell'adempimento della richiesta, le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si consultano per stabilire i termini e le condizioni con cui sarà data esecuzione alla richiesta nonché il modo in cui i costi vengono addebitati.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;246#art-a-17

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COSTI (Art. 17 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica slovacca sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, investigazione e repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Bratislava il 25 ottobre 2000.) — Testo vigente | Portale Normativo