Accordo
Art. 17
COSTI
In vigore dal 5 set 2003
COSTI
1. Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti rinunciano a tutte le pretese di rimborso di costi sostenuti nell'esecuzione del presente Accordo, fatta eccezione per le spese per esperti, testimoni, interpreti e traduttori che non siano funzionari governativi, che sono a carico dell'Amministrazione doganale richiedente.
2. Se spese di natura sostanziale e straordinaria sono o saranno domandate ai fini dell'adempimento della richiesta, le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si consultano per stabilire i termini e le condizioni con cui sarà data esecuzione alla richiesta nonché il modo in cui i costi vengono addebitati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;246#art-a-17