Accordo
Art. 20
ENTRATA IN VIGORE DENUNCIA
In vigore dal 5 set 2003
ENTRATA IN VIGORE DENUNCIA
1. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese seguente la reciproca notifica con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.
2. Il presente Accordo è di durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente può denunciarlo attraverso i canali diplomatici in qualsiasi momento con avviso scritto. La denuncia avrà effetto tre mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;246#art-a-20