Accordo
Art. 21
21 / 21In vigore dal 5 set 2003
Le Parti Contraenti concordano d'incontrarsi per esaminare il presente Accordo su richiesta o alla scadenza di un termine di cinque anni dalla sua entrata in vigore, a meno che esse non si notifichino l'un l'altra per iscritto che quest'esame è inutile.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, a ciò debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Bratislava, il 25 Ottobre 2000, in due originali, in lingua italiana, slovacca e inglese, ciascuno di questi testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione prevale il testo inglese.
Per il Governo della Per il Governo della
Repubblica italiana Repubblica Slovacca
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;246#art-a-21