Accordo
Art. 10
INDAGINI
In vigore dal 5 set 2003
INDAGINI
1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita avvia in maniera ufficiale indagini su operazioni che sono o appaiono essere contrarie alla legislazione doganale vigente sul territorio dello Stato della Parte Contraente richiedente. La prima ne comunica i risultati all'Amministrazione doganale richiedente.
2. Queste indagini vengono condotte ai sensi della legislazione vigente sul territorio dello Stato della Parte Contraente adita.
L'Amministrazione doganale richiesta procede come se stesse agendo per proprio conto.
3. L'Amministrazione doganale richiesta può permettere a funzionari della Parte Contraente richiedente di essere presenti a tali indagini.
4. Quando rappresentanti dell'Amministrazione doganale di una delle Parti Contraenti sono presenti sul territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente, in conformità al presente Accordo, essi devono in qualsiasi momento essere in grado di fornire prova del loro mandato ufficiale. Essi non devono indossare uniformi e portare armi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;246#art-a-10