Accordo

Art. 5

In vigore dal 5 set 2003
L'Amministrazione doganale di una Parte Contraente, di propria iniziativa o su richiesta, fornisce all'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente tutte le informazioni eventualmente utili relative ad infrazioni alla legislazione doganale ed, in particolare, quelle concernenti: a) persone conosciute o sospettate di commettere o di aver commesso infrazioni doganali sul territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente; b) merci conosciute come oggetto di traffico illecito; c) mezzi di trasporto e contenitori, conosciuti o sospettati di venire impiegati per commettere infrazioni doganali nel territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente; d) nuovi modi e mezzi impiegati nel commettere infrazioni doganali.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;246#art-a-5

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Art. 5 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica slovacca sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, investigazione e repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Bratislava il 25 ottobre 2000. — Testo vigente | Portale Normativo