Accordo

Art. 1

DEFINIZIONI

In vigore dal 5 set 2003
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SLOVACCA SULLA MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, INVESTIGAZIONE E REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Slovacca, di seguito denominati Parti Contraenti, CONSIDERANDO che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano gli interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, culturali, industriali ed agricoli dei loro rispettivi paesi; CONSIDERANDO l'importanza di assicurare l'esatta determinazione e riscossione dei dazi doganali, delle imposte, tasse o tributi all'importazione o all'esportazione delle merci, nonché l'idonea applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli, questi ultimi comprendenti anche quelli per il rispetto della normativa sulla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica e dei diritti sulla proprietà intellettuale; CONVINTI che l'azione di contrasto alle violazioni doganali e gli sforzi per garantire l'esatta riscossione dei dazi, imposte, tasse o tributi all'importazione o all'esportazione possono essere resi più efficaci attraverso la cooperazione tra le autorità doganali; CONSIDERANDO che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e la società; TENUTO CONTO delle disposizioni della Convenzione delle nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988; TENUTO CONTO dei relativi strumenti del Consiglio di Cooperazione Doganale, in particolare la Raccomandazione sulla mutua assistenza amministrativa del 5 dicembre 1953; Hanno convenuto quanto segue: DEFINIZIONI Ai fini del presente Accordo si intende per: 1. "Legislazione doganale" l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari relative all'importazione, esportazione e transito delle merci o qualsiasi altra procedura doganale sotto cui le merci possono essere collocate, sia essa relativa ai dazi doganali, alle imposte, tasse o tributi imposti dalle Autorità doganali, o alle misure di divieto, restrizione e controllo o alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope. 2. "Infrazione doganale" qualsiasi violazione nonché tentativo di violazione della legislazione doganale. 3. "Amministrazione doganale" nella Repubblica Italiana l'Amministrazione Doganale Italiana ivi compresa la Guardia di Finanza e nella Repubblica Slovacca la Direzione delle Dogane della Repubblica Slovacca. 4. "Amministrazione doganale richiedente" la competente amministrazione doganale dello Stato di una Parte Contraente che inoltra una richiesta d'assistenza in materie doganali. 5. "Amministrazione doganale richiesta" la competente amministrazione doganale dello Stato di una Parte Contraente che riceve una richiesta d'assistenza in materie doganali. 6. "Dazi ed imposte all'importazione ed all'esportazione" dazi all'importazione ed all'esportazione e tutti gli altri diritti, imposte o tributi riscossi all'importazione o esportazione, inclusi, per la Repubblica d'Italia, i diritti e le imposte previsti dai competenti organi dell'Unione Europea. 7. "Consegna controllata" la tecnica di consentire la consegna illecita o sospetta di stupefacenti, sostanze psicotrope, o sostanze sostitutive, per passare fuori dei, attraverso o nei territori degli Stati delle Parti Contraenti, con la conoscenza e sotto la sorveglianza delle loro amministrazioni competenti nell'ottica di identificare persone coinvolte nel traffico illecito di queste merci. 8. "Persona" qualsiasi persona fisica o giuridica. 9. "Dati personali" tutte le informazioni relative ad un individuo identificato o identificabile. 10. "Stupefacenti e sostanze psicotrope" tutti i prodotti elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, inclusi quelli riportati negli allegati alla summenzionata Convenzione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;246#art-a-1

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