Accordo

Art. 8

SORVEGLIANZA DI PERSONE, MERCI E MEZZI DI TRASPORTO

In vigore dal 5 set 2003
SORVEGLIANZA DI PERSONE, MERCI E MEZZI DI TRASPORTO L'Amministrazione doganale di una Parte Contraente, nell'ambito delle proprie competenze e risorse, di propria iniziativa o su richiesta dell'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente, esercita sorveglianza su: a) i movimenti, specialmente in entrata ed in uscita dal territorio del proprio Stato, di persone conosciute o sospettate di commettere o di aver commesso infrazioni doganali sul territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente; b) tutti i mezzi di trasporto e contenitori, conosciuti o sospettati di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali sul territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente; c) movimenti di merci riferiti dall'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente che potrebbero tradursi in sostanziale traffico illecito verso o dal proprio territorio o in relativi sospetti.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;246#art-a-8

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