Accordo

Art. 7

In vigore dal 5 set 2003
I documenti di cui al presente Accordo possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per lo stesso scopo. Tutte le informazioni relative all'interpretazione ed all'utilizzo del materiale, devono essere fornite contestualmente.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;246#art-a-7

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