Accordo

Art. 7

In vigore dal 19 apr 2003
Le due Parti Contraenti si impegneranno ad approfondire la conoscenza dei rispettivi sistemi scolastici. Esse favoriranno lo scambio di informazioni, di esperti, di insegnanti e di allievi.
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urn:nir:stato:legge:2003-03-24;79#art-a-7

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Art. 7 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana ed il Regno del Marocco, fatto a Rabat il 28 luglio 1998. — Testo vigente | Portale Normativo