Accordo

Art. 6

In vigore dal 19 apr 2003
Ciascuna delle due Parti Contraenti contribuirà a rafforzare l'insegnamento della lingua e della letteratura dell'altra Parte nelle rispettive Università e nelle Istituzioni di istruzione superiore, specialmente mediante lo sviluppo di corsi e lettorati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-03-24;79#art-a-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo