Accordo
Art. 2
In vigore dal 19 apr 2003
Le due Parti Contraenti svilupperanno le relazioni di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra le istituzioni universitaria, di istruzione e di ricerca e favoriranno lo scambio di professori e ricercatori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-03-24;79#art-a-2