Accordo
Art. 4
In vigore dal 19 apr 2003
Ciascuna delle due Parti Contraenti incoraggerà la cooperazione fra gli esperti e le Amministrazioni competenti nei settori della conservazione, della salvaguardia, della valorizzazione, del ripristino, dell'utilizzo, della gestione del patrimonio archeologico ed artistico e del paesaggio culturale, mediante lo scambio di informazioni, di esperienze, di pubblicazioni e di visite di esperti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-03-24;79#art-a-4