Accordo

Art. 5

In vigore dal 19 apr 2003
Ciascuna delle due Parti Contraenti si impegna ad adottare le misure necessarie per assicurare la tutela del patrimonio culturale dell'altra Parte contro l'importazione, l'esportazione ed il trasferimento illeciti.
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urn:nir:stato:legge:2003-03-24;79#art-a-5

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Art. 5 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana ed il Regno del Marocco, fatto a Rabat il 28 luglio 1998. — Testo vigente | Portale Normativo