Accordo
Art. 5
In vigore dal 19 apr 2003
Ciascuna delle due Parti Contraenti si impegna ad adottare le misure necessarie per assicurare la tutela del patrimonio culturale dell'altra Parte contro l'importazione, l'esportazione ed il trasferimento illeciti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-03-24;79#art-a-5