Accordo
Art. 10
In vigore dal 19 apr 2003
Le due Parti Contraenti faciliteranno la cooperazione nel campo editoriale, mediante lo scambio di informazioni, di pubblicazioni e la partecipazione a saloni, fiere del libro, la traduzione e la pubblicazione di opere letterarie dell'altra Parte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-03-24;79#art-a-10