Accordo

Art. 10

In vigore dal 19 apr 2003
Le due Parti Contraenti faciliteranno la cooperazione nel campo editoriale, mediante lo scambio di informazioni, di pubblicazioni e la partecipazione a saloni, fiere del libro, la traduzione e la pubblicazione di opere letterarie dell'altra Parte.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-03-24;79#art-a-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo