Accordo

Art. 12

In vigore dal 19 apr 2003
Le due Parti Contraenti si impegnano a favorire, sul territorio dell'altra Parte, l'organizzazione di esposizioni fra le più rappresentative del loro patrimonio culturale ed artistico. Le due Parti Contraenti svilupperanno la cooperazione nei settori della musica, della danza, del teatro e del cinema, mediante lo scambio di informazioni e di artisti, nonché mediante la partecipazione a festivals e a manifestazioni artistiche di alto livello.
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Art. 12 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana ed il Regno del Marocco, fatto a Rabat il 28 luglio 1998. — Testo vigente | Portale Normativo