Accordo
Art. 12
In vigore dal 19 apr 2003
Le due Parti Contraenti si impegnano a favorire, sul territorio dell'altra Parte, l'organizzazione di esposizioni fra le più rappresentative del loro patrimonio culturale ed artistico. Le due Parti Contraenti svilupperanno la cooperazione nei settori della musica, della danza, del teatro e del cinema, mediante lo scambio di informazioni e di artisti, nonché mediante la partecipazione a festivals e a manifestazioni artistiche di alto livello.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-03-24;79#art-a-12