Accordo
Art. 16
In vigore dal 19 apr 2003
Le due Parti Contraenti incoraggeranno lo scambio di informazioni, di esperienze e di gruppi di giovani. Esse favoriranno inoltre, nel settore dello sport, l'organizzazione di manifestazioni, di seminari e di conferenze con la partecipazione di universitari e di personalità del mondo sportivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-03-24;79#art-a-16