Accordo
Art. 19
In vigore dal 19 apr 2003
In virtù del presente Accordo, la cooperazione scientifica e tecnologica potrà concretizzarsi mediante le azioni qui di seguito indicate:
a) convenzioni di cooperazione e di gemellaggio fra le Università ed i Centri di ricerca dei due Paesi;
b) scambio di visite di professori, ricercatori, esperti e personale tecnico;
c) scambio di documentazione e di informazioni d'attualità scientifica e tecnologica;
d) organizzazione congiunta di seminari, conferenze, simposi ed ogni altra manifestazione;
e) concessione di borse di studio post-universitarie per soggiorni scientifici e tecnologici di alto livello;
f) messa in opera di centri, di laboratori e di gruppi di ricerca congiunti;
g) messa in opera e realizzazione di progetti e di programmi di ricerca congiunti d'interesse comune;
h) ogni altra forma di cooperazione scientifica e tecnologica accettata dalle due Parti Contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-03-24;79#art-a-19