Accordo
Art. 21
In vigore dal 19 apr 2003
Nell'intento di dare applicazione alle disposizioni del presente Accordo, le due Parti istituiscono le Commissioni qui di seguito menzionate:
- Commissione Mista Culturale,
- Commissione Mista Scientifica e Tecnologica.
Queste esamineranno l'evoluzione della cooperazione culturale scientifica e tecnologica, stabiliranno dei programmi esecutivi pluriennali e sorveglieranno la loro realizzazione.
Esse si riuniranno alternativamente, a Rabat e a Roma, almeno ogni tre anni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-03-24;79#art-a-21