Accordo
Art. 18
In vigore dal 19 apr 2003
Le due Parti Contraenti incoraggeranno ed intensificheranno la cooperazione tra i due Paesi nei campi scientifico, tecnologico e della protezione ambientale, con particolare riguardo ai seguenti settori:
- sanità pubblica, medicina ed organizzazione ospedaliera, - agronomia,
- agricoltura e scienze dell'alimentazione,
- gestione delle risorse naturali e dell'alimentazione,
- biotecnologie,
- scienze e tecnologie dell'informazione e della comunicazione,
- scienze e tecnologie del mare,
- energia,
- ricerca industriale ed innovazione tecnologica,
- nuovi materiali e genio civile,
- preservazione, sviluppo e promozione dell'architettura, dell'urbanistica, della tutela e del restauro dei monumenti,
- applicazione delle tecnologie moderne nei campi delle scienze umane e sociali,
- ogni altro settore di comune interesse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-03-24;79#art-a-18