Accordo
Art. 14
In vigore dal 19 apr 2003
Le due Parti Contraenti favoriranno la cooperazione fra le loro Amministrazioni degli Archivi e delle Biblioteche mediante lo scambio di informazioni, di copie di documenti, di pubblicazioni e di esperti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-03-24;79#art-a-14