Accordo
Art. 15
In vigore dal 19 apr 2003
Le due Parti Contraenti favoriranno lo scambio di informazioni circa la vita culturale e sociale dei loro rispettivi Paesi, nonché le visite di personalità del mondo dell'informazione e della cultura.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-03-24;79#art-a-15