Accordo
Art. 11
In vigore dal 19 apr 2003
Le due Parti Contraenti si impegnano a porre allo studio le condizioni nelle quali ciascuna di esse potrà assicurare, su una base di reciprocità, la protezione dei diritti di autore dei cittadini dell'altro Paese, in conformità alle rispettive disposizioni interne ed alle convenzioni multilaterali, alle quali hanno aderito le due Parti Contraenti, che mirano a proteggere tali diritti e ciò, mediante lo scambio di informazioni e di visite di esperti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-03-24;79#art-a-11