Accordo

Art. 23

In vigore dal 19 apr 2003
Il presente Accordo avrà una durata di sei anni e sarà tacitamente rinnovabile per periodi della medesima durata. Il presente Accordo potrà essere denunciato con notifica da ciascuna delle due Parti Contraenti sei mesi prima della sua scadenza. Tale denuncia avrà effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte Contraente e non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che le due Parti Contraenti di comune accordo decidano diversamente. Fatto a Rabat il 28 luglio 1998, in due originali in lingua italiana, araba e francese, con testo facendo egualmente fede. In caso di controversia interpretativa, prevarrà la versione francese. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DEL REPUBBLICA ITALIANA REGNO DEL MAROCCO Lamberto DINI Abdellatif FILALI Ministro degli Affari Esteri Ministro di Stato Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Parte di provvedimento in formato grafico
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urn:nir:stato:legge:2003-03-24;79#art-a-23

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Art. 23 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana ed il Regno del Marocco, fatto a Rabat il 28 luglio 1998. — Testo vigente | Portale Normativo