Art. 21
Accordo

Art. 21

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In vigore dal 19 apr 2003
Nell'intento di dare applicazione alle disposizioni del presente Accordo, le due Parti istituiscono le Commissioni qui di seguito menzionate: - Commissione Mista Culturale, - Commissione Mista Scientifica e Tecnologica. Queste esamineranno l'evoluzione della cooperazione culturale scientifica e tecnologica, stabiliranno dei programmi esecutivi pluriennali e sorveglieranno la loro realizzazione. Esse si riuniranno alternativamente, a Rabat e a Roma, almeno ogni tre anni.
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urn:nir:stato:legge:2003-03-24;79#art-a-21