Art. 6
Accordo

Art. 6

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In vigore dal 19 apr 2003
Ciascuna delle due Parti Contraenti contribuirà a rafforzare l'insegnamento della lingua e della letteratura dell'altra Parte nelle rispettive Università e nelle Istituzioni di istruzione superiore, specialmente mediante lo sviluppo di corsi e lettorati.
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urn:nir:stato:legge:2003-03-24;79#art-a-6