Accordo
Art. 8
In vigore dal 19 apr 2003
1. Le Amministrazioni doganali si comunicano vicendevolmente, su richiesta o di loro propria iniziativa, notizie ed informazioni circa le transazioni ultimate o progettate che costituiscono o sembrano costituire una infrazione doganale sul territorio doganale dell'altra Parte Contraente.
2. Nei casi gravi che possono nuocere seriamente all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o ad ogni altro interesse vitale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente fornisce, ove possibile, tali informazioni di propria iniziativa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-03-20;74#art-a-8