Accordo

Art. 11

In vigore dal 19 apr 2003
Su richiesta dell'Amministrazione doganale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente autorizza, quando possibile, conformemente alla legislazione nazionale dell'Amministrazione doganale adita, i propri agenti a deporre, in qualità di testimoni od esperti, nei procedimenti giudiziari o amministrativi relativi ad infrazioni doganali perseguite nel territorio dell'altra Parte Contraente e a produrre oggetti e informazioni, o copie autenticate delle stesse, necessari per i procedimenti. La richiesta di comparizione precisa, in particolare, in quale tipo di procedimento ed in che qualità l'agente dovrà deporre. L'Amministrazione doganale della Parte Contraente che accetta la richiesta precisa, se del caso, nell'autorizzazione che essa rilascia, i limiti entro i quali i propri agenti dovranno mantenere la loro deposizione, sulla base dei principi e nell'ambito del presente Accordo.
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Art. 11 Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele, con allegato, fatto a Roma il 27 aprile 1999. — Testo vigente | Portale Normativo