Accordo
Art. 14
In vigore dal 19 apr 2003
1. Su richiesta scritta, al fine di indagare su una infrazione doganale, funzionari all'uopo designati dalla Amministrazione doganale richiedente possono, con l'autorizzazione dell'Amministrazione doganale adita ed alle condizioni eventualmente imposte da quest'ultima:
a) consultare negli uffici dell'Amministrazione doganale adita informazioni, registri e altri dati pertinenti, forniti dai funzionari di detta Amministrazione, richiedere di estrarne ogni informazione relativa a quella infrazione doganale e di ottenerne copia;
b) assistere alle indagini effettuate dall'Amministrazione doganale adita sul territorio doganale della Parte Contraente adita, ed utili all'Amministrazione doganale richiedente.
2. Quando, alle condizioni previste al paragrafo 1 di questo Articolo, funzionari dell'Amministrazione doganale richiedente siano presenti sul territorio dell'altra Parte Contraente, essi devono essere in grado in ogni momento di fornire la prova del loro mandato.
3. Essi beneficiano sul posto della stessa protezione accordata ai funzionari doganali dell'altra Parte Contraente dalla legislazione in vigore sul territorio di quest'ultima e sono responsabili di ogni infrazione eventualmente commessa.
4. Il presente Articolo non può essere interpretato in nessuna sua parte come autorizzazione ai funzionari dell'Amministrazione doganale richiedente presenti sul territorio della Parte Contraente adita a partecipare attivamente alle indagini ovvero ad esercitare eventuali poteri legali e investigativi concessi dalla legge nazionale di quest'ultima ai propri funzionari doganali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-03-20;74#art-a-14