Accordo

Art. 10

In vigore dal 19 apr 2003
1. Le informazioni in originale vengono richieste soltanto quando le copie conformi sono ritenute insufficienti e sono restituite non appena possibile; i relativi diritti dell'Amministrazione doganale adita e dei terzi restano impregiudicati. 2. Tutte le informazioni da scambiarsi in conformità al presente Accordo sono accompagnate da ogni indicazione utile a consentirne il relativo utilizzo ed interpretazione.
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