Accordo
Art. 13
In vigore dal 19 apr 2003
Se l'Amministrazione doganale adita non detiene le informazioni richieste, essa deve conformemente alle proprie disposizioni legislative e amministrative nazionali:
a) avviare indagini al fine di procurarsi tali informazioni, ivi compresa la raccolta e l'esame delle dichiarazioni rese dalle persone sospettate di aver commesso infrazioni doganali e da testimoni ed esperti, e trasmettere tempestivamente i risultati all'Amministrazione doganale richiedente;
b) trasmettere rapidamente la richiesta all'autorità competente; oppure
c) indicare all'Amministrazione doganale le autorità competenti in materia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-03-20;74#art-a-13