Accordo

Art. 18

In vigore dal 19 apr 2003
1. Le Amministrazioni doganali rinunciano ad ogni rivendicazione per il rimborso delle spese originate dall'applicazione del presente Accordo, fatta eccezione delle spese rimborsate e delle indennità versate agli esperti ed ai testimoni, nonché dei costi degli interpreti e dei traduttori, quando questi non siano funzionari dello Stato, che devono essere a carico dell'Amministrazione doganale richiedente. 2. Qualora per dar seguito alla richiesta debbano essere sostenute spese elevate e non usuali, le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si consultano per determinare i termini e le condizioni per soddisfare la richiesta, come pure le modalità di presa in carico di dette spese.
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urn:nir:stato:legge:2003-03-20;74#art-a-18

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Art. 18 Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele, con allegato, fatto a Roma il 27 aprile 1999. — Testo vigente | Portale Normativo