Accordo

Art. 23

In vigore dal 19 apr 2003
Su richiesta o alla scadenza di un termine di cinque anni dalla data d'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti Contraenti si riuniscono al fine di esaminarlo, salvo se esse si notifichino l'un l'altra per iscritto che quest'esame è inutile. FATTO A Roma il 27 aprile 1999, che corrisponde all'11 IYAR dell'anno 5759, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, ebraica ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevale il testo inglese. Per il Governo della Per il Governo dello Repubblica Italiana Stato d'Israele Parte di provvedimento in formato grafico
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urn:nir:stato:legge:2003-03-20;74#art-a-23

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