Accordo

Art. 22

In vigore dal 19 apr 2003
Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti Contraenti potrà denunciarlo in qualsiasi momento per via diplomatica. La denuncia avrà effetto allo scadere dei tre mesi dalla data della notifica stessa. Gli eventuali procedimenti in corso all'atto della denuncia verranno comunque completate in conformità alle disposizioni del presente Accordo.
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Art. 22 Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele, con allegato, fatto a Roma il 27 aprile 1999. — Testo vigente | Portale Normativo