Accordo
Art. 22
In vigore dal 19 apr 2003
Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti Contraenti potrà denunciarlo in qualsiasi momento per via diplomatica. La denuncia avrà effetto allo scadere dei tre mesi dalla data della notifica stessa. Gli eventuali procedimenti in corso all'atto della denuncia verranno comunque completate in conformità alle disposizioni del presente Accordo.
Storico versioni
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