Accordo
Art. 20
In vigore dal 19 apr 2003
1. Per la Repubblica italiana, il presente Accordo si applica al suo territorio.
2. Per lo Stato d'Israele, il presente Accordo si applica al suo territorio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-03-20;74#art-a-20