Accordo
Art. 16
In vigore dal 19 apr 2003
Allorquando dei dati personali vengano forniti in conformità al presente Accordo, le Parti Contraenti assicurano loro un livello di protezione almeno equivalente a quello che scaturisce dall'attuazione dei principi enunciati nell'Allegato al presente Accordo e che costituisce parte integrante di quest'ultimo.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-03-20;74#art-a-16