Accordo
Art. 12
In vigore dal 19 apr 2003
1. Ai sensi del presente Accordo, l'assistenza è scambiata direttamente tra le Amministrazioni doganali.
2. In conformità al presente Accordo, le richieste d'assistenza sono presentate per iscritto e devono essere accompagnate da ogni documento ritenuto utile. Quando le circostanze lo esigano, le richieste possono anche essere formulate oralmente. In tale caso esse debbono essere confermate per iscritto e senza indugio.
3. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 2 di questo Articolo, devono comprendere le indicazioni qui di seguito elencate:
a) il nome dell'Amministrazione doganale che fa la richiesta;
b) l'assistenza richiesta, l'oggetto e i motivi di fatto e di diritto della richiesta;
c) un breve resoconto della questione, degli elementi di diritto e della natura del procedimento;
d) il nome e l'indirizzo delle parti coinvolte nel procedimento, se conosciuti.
La richiesta di seguire una particolare procedura, formulata da una delle Amministrazioni doganali, viene soddisfatta dall'altra Parte Contraente, purchè in conformità e nel rispetto delle disposizioni legislative ed amministrative della Parte Contraente adita.
Le informazioni e le notizie di cui al presente Accordo sono comunicate ai funzionari designati a tal fine da ciascuna Amministrazione doganale. Conformemente al paragrafo 2 dell' del presente Accordo, un elenco di questi funzionari viene comunicato all'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-03-20;74#art-a-12