Accordo
Art. 7
In vigore dal 19 apr 2003
Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce notizie ed informazioni ed esercita una sorveglianza speciale su:
a) singole persone di cui l'Amministrazione doganale richiedente sappia o presuma che abbiano commesso un'infrazione doganale, in particolare quelle che entrano nel od escono dal territorio doganale della Parte Contraente adita;
b) le merci trasportate o depositate che sono sospettate dall'Amministrazione doganale richiedente di costituire oggetto di un traffico illecito verso il territorio doganale della Parte Contraente richiedente;
c) i mezzi di trasporto sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dell'una o dell'altra Parte Contraente.
d) i locali sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere impiegati per commettere infrazioni doganali sui territori doganali dell'una o dell'altra Parte Contraente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-03-20;74#art-a-7