Accordo
Art. 4
In vigore dal 19 apr 2003
1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulla legislazione e le procedure doganali applicabili in quella Parte Contraente alle indagini relative ad un'infrazione doganale.
2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica su richiesta o di propria iniziativa tutte le informazioni di cui dispone in relazione a:
a) nuove tecniche per l'applicazione della legislazione doganale delle quali sia stata provata l'efficacia;
b) nuove tendenze in materia di infrazioni doganali, e strumenti o metodi impiegati per commetterle.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-03-20;74#art-a-4