Accordo

Art. 5

In vigore dal 19 apr 2003
Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita, in particolare, fornisce alla Amministrazione doganale richiedente ogni informazione su: a) la regolarità dell'esportazione, dal territorio doganale della Parte Contraente adita, delle merci importate nel territorio doganale della Parte Contraente richiedente; b) la regolarità dell'importazione, nel territorio doganale della Parte Contraente adita, delle merci esportate dal territorio doganale della Parte Contraente richiedente, ed il regime doganale nel quale le merci sono state eventualmente collocate.
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urn:nir:stato:legge:2003-03-20;74#art-a-5

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Art. 5 Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele, con allegato, fatto a Roma il 27 aprile 1999. — Testo vigente | Portale Normativo