Accordo

Art. 1

In vigore dal 19 apr 2003
ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLO STATO D'ISRAELE Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato d'Israele, di seguito denominati Parti Contraenti, Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano i loro rispettivi interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, culturali, industriali ed agricoli; Convinti che la lotta contro tali infrazioni potrebbe esser resa più efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali; Considerando che è importante assicurare la esatta determinazione dei dazi e delle altre tasse riscosse all'importazione o all'esportazione e la precisa applicazione delle misure relative all'origine delle merci e di divieto, restrizione e controllo, queste ultime comprendenti anche quelle sul rispetto della normativa sulla contrattazione delle merci e dei marchi di fabbrica; Considerando che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la società; Tenuto conto delle disposizioni della Convenzione sulle Sostanze Stupefacenti del 1961 e della Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 1971. Richiamando le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite relativa alla lotta al traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, comprese quelle elencate negli allegati alla citata Convenzione; Tenuto conto degli strumenti del Consiglio di Cooperazione Doganale, in particolare della Raccomandazione sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953; Hanno convenuto quanto segue: Ai fini del presente Accordo si intende per: a) "legislazione doganale", l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dalle due Amministrazioni doganali e relative: - all'importazione, all'esportazione, al transito ed al deposito delle merci e dei relativi mezzi di pagamento; - alla riscossione, alla garanzia ed alla restituzione di diritti e tasse all'importazione e all'esportazione, oltre che alle garanzie relative al transito delle merci; - alle misure di divieto, restrizione e controllo; - alla lotta entro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope; b) "Amministrazioni doganali", l'Amministrazione doganale italiana ivi compresa la Guardia di Finanza, per la Repubblica Italiana, e il Dipartimento delle Dogane e dell'IVA per lo Stato d'Israele, competenti per l'applicazione delle disposizioni previste alla precedente lettera a); c) "infrazione doganale", ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale; d) "dazi e tasse all'importazione e all'esportazione", i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse e canoni o imposizioni varie, gravanti sulle merci, che vengono percepiti all'importazione e all'esportazione ivi compresi, per la Repubblica Italiana, i dazi e le tasse all'importazione o all'esportazione istituiti dai competenti organi dell'Unione Europea; e) "persona", ogni persona fisica o giuridica; f) "dati personali", ogni informazione riferita ad un individuo identificato o identificabile; g) "stupefacenti e sostanze psicotrope" tutti i prodotti elencati nella Convenzione di Vienna del 20 dicembre 1988, compresi quelli di cui agli allegati alla citata Convenzione; h) "Amministrazione doganale richiedente", l'autorità che effettua una richiesta di assistenza; i) "Amministrazione doganale adita", l'autorità che riceve una richiesta di assistenza; j) "informazioni", inter alia, le relazioni, i dati e i documenti, siano essi su computer o su carta, e le copie autenticate degli stessi.
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urn:nir:stato:legge:2003-03-20;74#art-a-1

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