Art. 9
LEGGE 2 agosto 2002, n. 181
In vigore dal 15 ago 2002
(Provvedimenti relativi alla grazia).
1. Nel caso previsto dall' il Ministro della giustizia, se ritiene che il condannato sia meritevole della grazia, la propone al presidente del Tribunale internazionale per la decisione ai sensi dell'articolo 27 dello statuto, trasmettendo gli atti dell'istruttoria espletata.
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