Art. 5

LEGGE 2 agosto 2002, n. 181

In vigore dal 15 ago 2002
(Divieto di nuovo giudizio). 1. Una persona che è stata giudicata con sentenza definitiva del Tribunale internazionale non può essere di nuovo sottoposta a procedimento penale nel territorio nazionale per il medesimo fatto. 2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 649 del codice di procedura penale. Nota all': - Si riporta il testo dell'art. 649 del codice di procedura penale. "Art. 649 (Divieto di un secondo giudizio). - 1. L'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69, comma 2 e 345. 2. Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.".
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