Art. 5
LEGGE 2 agosto 2002, n. 181
In vigore dal 15 ago 2002
(Divieto di nuovo giudizio).
1. Una persona che è stata giudicata con sentenza definitiva del Tribunale internazionale non può essere di nuovo sottoposta a procedimento penale nel territorio nazionale per il medesimo fatto.
2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 649 del codice di procedura penale.
Nota all':
- Si riporta il testo dell'art. 649 del codice di procedura penale.
"Art. 649 (Divieto di un secondo giudizio). - 1.
L'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69, comma 2 e 345.
2. Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.".
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