Art. 4

LEGGE 2 agosto 2002, n. 181

In vigore dal 15 ago 2002
(Riapertura del procedimento nazionale). 1. Il procedimento penale dinanzi all'autorità giudiziaria italiana è riaperto quando ricorre una delle seguenti ipotesi: a) se il procuratore del Tribunale internazionale decide, ai sensi dell' dello statuto, di non formulare l'atto di accusa; b) se il giudice del Tribunale internazionale decide, ai sensi dell'articolo 18 dello statuto, di non confermare l'atto di accusa; c) se il Tribunale internazionale dichiara la propria incompetenza. 2. Qualora ricorra una delle ipotesi indicate nel comma 1, il giudice per le indagini preliminari autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero; in tale caso i termini per le indagini iniziano a decorrere nuovamente. Se è stata già esercitata l'azione penale, il giudice per le indagini preliminari ovvero il presidente del tribunale provvede alla rinnovazione dell'atto introduttivo della fase o del grado nei quali è stato deciso il trasferimento del processo penale a favore del Tribunale internazionale.
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