Art. 8
LEGGE 2 agosto 2002, n. 181
In vigore dal 15 ago 2002
(Esecuzione della pena).
1. Nel caso previsto dall' la pena è eseguita secondo la legge italiana.
2. Il controllo da parte del Tribunale internazionale ai sensi dell'articolo 26 dello statuto è esercitato sulla base di accordi con il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia.
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