Art. 8

LEGGE 2 agosto 2002, n. 181

In vigore dal 15 ago 2002
(Esecuzione della pena). 1. Nel caso previsto dall' la pena è eseguita secondo la legge italiana. 2. Il controllo da parte del Tribunale internazionale ai sensi dell'articolo 26 dello statuto è esercitato sulla base di accordi con il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2002-08-02;181#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo