Art. 11
LEGGE 2 agosto 2002, n. 181
In vigore dal 15 ago 2002
(Consegna di imputato).
1. Quando la richiesta indicata nell', comma 1, ha per oggetto la consegna di un imputato al Tribunale internazionale, il procuratore generale, ricevuti gli atti, presenta senza ritardo la requisitoria alla corte di appello. La requisitoria è depositata nella cancelleria della corte di appello unitamente agli atti.
Dell'avvenuto deposito è data comunicazione alle parti con l'avviso della data dell'udienza.
2. La corte di appello decide senza ritardo, con le forme dell'articolo 127 del codice di procedura penale, con la partecipazione necessaria del difensore, con sentenza. Tuttavia il ricorso per cassazione, che può essere proposto anche per il merito, ha effetto sospensivo.
3. La corte di appello pronuncia sentenza con la quale dichiara che non sussistono le condizioni per la consegna solo se ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) non è stato emesso dal Tribunale internazionale un provvedimento restrittivo della libertà personale;
b) non vi è identità fisica tra la persona richiesta e quella oggetto della procedura di consegna;
c) il fatto in relazione al quale la consegna è richiesta non è compreso nella giurisdizione temporale e territoriale del Tribunale internazionale;
d) il fatto per il quale la consegna è richiesta non è previsto come reato dalla legge italiana;
e) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile.
4. Si applica l'articolo 701, comma 2, del codice di procedura penale.
5. Il Ministro della giustizia provvede con decreto sulla richiesta della consegna senza ritardo dopo avere ricevuto comunicazione della scadenza del termine per l'impugnazione della sentenza della corte di appello o del deposito della sentenza della Corte di cassazione ovvero il verbale indicato nell', comma 3, contenente il consenso della persona alla consegna e prende accordi con il Tribunale internazionale circa il tempo, il luogo e le modalità della consegna. Si applica l'articolo 709, comma 1, del codice di procedura penale.
Note all':
- Per il testo dell'art. 127 del codice di procedura penale, vedi note all'.
- Si riporta il testo dell'art. 701 del codice di procedura penale:
"Art. 701 (Garanzia giurisdizionale). - 1. L'estrazione di un imputato o di un condannato all'estero non può essere concessa senza la decisione favorevole della Corte di appello.
2. Tuttavia, non si fa luogo al giudizio della Corte di appello quando l'imputato o il condannato all'estero acconsente all'estradizione richiesta. L'eventuale consenso deve essere espresso alla presenza del difensore e di esso è fatta menzione nel verbale.
3. La decisione favorevole della Corte di appello e il consenso della persona non rendono obbligatoria l'estradizione.
4. La competenza a decidere appartiene, nell'ordine, alla Corte di appello nel cui distretto l'imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui la domanda di estradizione perviene al Ministro di grazia e giustizia ovvero alla Corte di appello che ha ordinato l'arresto provvisorio previsto dall'art. 715 o alla Corte di appello il cui presidente ha provveduto alla convalida dell'arresto previsto dall'art. 716. Se la competenza non può essere determinata nei modi così indicati, è competente la Corte di appello di Roma.".
- Si riporta il testo dell'art. 709 del codice di procedura penale:
"Art. 709 (Sospensione della consegna. Consegna temporanea. Esecuzione all'estero). - 1. L'esecuzione dell'estradizione è soppressa se l'estradato deve essere giudicato nel territorio dello Stato o vi deve scontare una pena per reati commessi prima o dopo quello per il quale l'estradizione è stata concessa. Tuttavia il Ministro di grazia e giustizia, sentita l'autorità giudiziaria competente per il procedimento in corso nello Stato o per l'esclusione della pena, può procedere alla consegna temporanea allo Stato richiedente della persona da estradare ivi imputata, concordandone termini e modalità.
2. Il Ministro può in oltre, osservate le disposizioni del capo II del titolo IV, convenire che la pena da scontare abbia esecuzione nello Stato richiedente.".
Storico versioni
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