Art. 13
LEGGE 2 agosto 2002, n. 181
In vigore dal 15 ago 2002
(Applicazione provvisoria di misura cautelare).
1. Se il Tribunale internazionale ne fa domanda, l'applicazione della misura cautelare coercitiva può essere disposta provvisoriamente anche prima che la richiesta di consegna sia pervenuta, se:
a) il Tribunale internazionale ha dichiarato che nei confronti della persona è stato emesso provvedimento restrittivo della libertà personale e che intende presentare richiesta di consegna;
b) il Tribunale internazionale ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e gli elementi sufficienti per l'esatta identificazione della persona.
2. Ai fini dell'applicazione della misura si osservano le disposizioni dell'.
3. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente al Tribunale internazionale l'avvenuta esecuzione della misura cautelare. Essa è revocata se entro venti giorni dalla comunicazione non perviene la richiesta di consegna da parte del Tribunale internazionale.
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