Art. 14
LEGGE 2 agosto 2002, n. 181
In vigore dal 15 ago 2002
(Arresto da parte della polizia giudiziaria).
1. Nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto della persona nei confronti della quale il Tribunale internazionale ha formulato una domanda di applicazione di una misura cautelare coercitiva, se ricorrono le condizioni previste dall', comma 1. Essa provvede altresì al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato.
2. L'autorità che ha proceduto all'arresto ne informa immediatamente il Ministro della giustizia e al più presto, e comunque non oltre quarantotto ore, pone l'arrestato a disposizione del presidente della corte di appello del distretto in cui è avvenuto l'arresto, mediante la trasmissione del relativo verbale.
3. Quando non deve disporre la liberazione dell'arrestato, il presidente della corte di appello di cui al comma 2, entro quarantotto ore dal ricevimento del verbale, lo convalida con ordinanza disponendo l'applicazione di una misura cautelare coercitiva. I provvedimenti emessi e gli atti sono trasmessi senza ritardo alla corte di appello di Roma.
4. La misura cautelare coercitiva cessa di avere effetto se la corte di appello di Roma entro venti giorni dalla sua applicazione non provvede a norma dell'.
5. Delle decisioni assunte la corte di appello di Roma informa senza ritardo il Ministro della giustizia.
6. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente al Tribunale internazionale l'applicazione della misura coercitiva. Essa è revocata se entro venti giorni dalla comunicazione non perviene la richiesta di consegna da parte del Tribunale internazionale.
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