Art. 10
LEGGE 2 agosto 2002, n. 181
In vigore dal 15 ago 2002
(Cooperazione giudiziaria).
1. Il Ministro della giustizia dà corso alle richieste formulate dal Tribunale internazionale a norma dell'articolo 28 dello statuto, trasmettendole per l'esecuzione al procuratore generale presso la corte di appello di Roma, salvo quanto previsto dal comma 6.
2. Qualora la richiesta abbia per oggetto una attività di indagine o di acquisizione di prove, il procuratore generale chiede alla corte di appello di dare esecuzione alla richiesta.
3. La corte di appello dà esecuzione alla richiesta con decreto, delegando il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui gli atti devono essere compiuti.
4. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme del codice di procedura penale, salva l'osservanza delle forme espressamente richieste dal Tribunale internazionale che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.
5. Se il Tribunale internazionale ne ha fatto domanda, l'autorità giudiziaria delegata lo informa della data e del luogo di esecuzione degli atti richiesti. Il procuratore e i giudici del Tribunale che lo richiedono sono ammessi a presenziare all'esecuzione degli atti e possono proporre domande e suggerire modalità esecutive.
6. Le citazioni e le altre notificazioni richieste dal Tribunale internazionale sono trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui esse devono essere eseguite, il quale provvede senza ritardo.
7. Se il Tribunale internazionale ne fa richiesta, è disposto l'accompagnamento coattivo davanti ad esso del testimone, del perito o del consulente tecnico i quali, sebbene citati, non siano comparsi.
Le spese dell'accompagnamento sono a carico dello Stato.
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