Art. 2

LEGGE 2 agosto 2002, n. 181

In vigore dal 15 ago 2002
(Obbligo di cooperazione). 1. Lo Stato italiano coopera con il Tribunale internazionale conformemente alle disposizioni della risoluzione, dello statuto e della presente legge. 2. L'autorità competente a ricevere le richieste di cooperazione del Tribunale internazionale previste dalla presente legge e a dare seguito ad esse è il Ministro della giustizia.
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