Accordo

Art. 20

In vigore dal 21 feb 2001
Le Parti offriranno reciprocamente borse di studio a laureati dell'altro Paese, per studi e ricerche a livello postuniversitario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2001-02-02;15#art-a-20

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo